Le fatture per trattamenti di massoterapia (quale che sia la specialità) sono esenti da I.V.A. a norma dell’art. 10, comma 18 del D.P.R. n. 633/72 e successive modificazioni, che specifica che l’esenzione I.V.A. spetta alle “…prestazioni sanitarie di diagnosi cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio di professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza… “, per cui le prestazioni massoterapiche rese alla persone nell’esercizio delle Arti sanitarie soggette all’art.99 del R.D. 1265 del 1934 sono esenti da I.V.A.